Gli istituti di vigilanza in base ai “Requisiti Operativi Minimi degli Istituti di Vigilanza e Regole tecniche dei servizi” (Art. 257, commi 3 e 4 del Regolamento di esecuzione) dovranno dotare le vetture di un faro brandeggiante entro 18 mesi dall’entrata in vigore della disposizione (15 marzo 2011). RICHIEDI IL PREVENTIVO