CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO NAUTICHE

nautica

 

Il contenuto previsto dalla TABELLA A è obbligatorio per:NAVIGAZIONE LITORANEA: definita dall’art. 1 punto 40 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con DPR n. 435 dell’8 .11.1991 ovvero navigazione che si svolge tra porti dello stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla costa, nonché le unità adibite al trasporto passeggeri di classe C, secondo la definizione dell’art. 3 del D. Lgs. n. 45 del 04.02.2000;
NAVIGAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE COSTIERA: definita dall’art. 1 punti 37 e 39 del DPR n. 435 dell’8.11.1991 ovvero navigazione che si svolge tra porti dello stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa, nonché le unità adibite al trasporto passeggeri di classe B, secondo la definizione dell’art. 3 del D. Lgs. n. 45 del 04.02.2000;
NAVIGAZIONE LOCALE: definita dall’art. 1 punto 41 del DPR n. 435 dell’8.11.1991 ovvero navigazione che si svolge all’interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa, nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe D, secondo la definizione dell’art. 3 del D. Lgs n. 45 del 04.02.2000;
PESCA COSTIERA RAVVICINATA: definita dall’art. 9 comma 3 del regolamento per l’esecuzione della legge n. 963 del 14.07.1965, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con D.P.R. n. 1639 del 02.10.1968 (navigazione che si svolge fino a 40 miglia dalla costa);
NAVIGAZIONE DA DIPORTO SENZA ALCUN LIMITE: effettuata da imbarcazioni e navi da diporto, così come definite dall’art. 3 del D. Lgs. n. 171 del 18.07.2005 con personale imbarcato e impiegato in attività di noleggio.

Il contenuto previsto dalla TABELLA D è obbligatorio per:
NAVI ABILITATE ALLA PESCA COSTIERA LOCALE: definita nell’art. 9, comma 2, del regolamento per l’esecuzione della legge n. 963 del 14 luglio 1965, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con D.P.R. n. 1639 del 02.10.1968 (fino a 12 miglia dalla costa);
NAVI ABILITATE ALLA PESCA COSTIERA RAVVICINATA: definita nell’art. 9, comma 3, del regolamento per l’esecuzione della legge n. 963 del 14 luglio 1965, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con D.P.R. n. 1639 del 02.10.1968 (pesca che si svolge entro 20 miglia dalla costa);
IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO: non ricomprese tra quelle indicate nella Tabella A.
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